L’Assemblea dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari del 30 gennaio 2019 ha deliberato l’ammissione di tre nuovi Associati:
- ASCOFIND: in rappresentanza delle società di consulenza finanziaria;
- NAFOP: in rappresentanza dei consulenti finanziari autonomi;
- ASSONOVA: in rappresentanza dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede.
I nuovi associati si aggiungono alle associazioni fondatrici dell’Organismo:
- ABI: che rappresenta le banche;
- ANASF che rappresenta i consulenti abilitati all’offerta fuori sede;
- ASSORETI che rappresenta le società per la consulenza agli investimenti.
che costituirono il 25 luglio 2007 l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari, poi divenuto operativo il 1° gennaio 2009 a seguito della delibera n. 16737 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) del 18 dicembre 2008 ed ha assunto l’attuale denominazione con la Legge di Stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015,n. 208).
L’Organismo trova il suo fondamento normativo nell’art. art. 31, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) in base al quale l’Organismo è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati.
- sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
- hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari autonomi iscritti nella relativa sezione dell’albo;
- dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione;
- hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti alla relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.
Sono rappresentative delle società di consulenza finanziaria le associazioni che:
- sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni e hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
- hanno tra i propri associati prevalentemente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari autonomi che operano nelle società di consulenza finanziaria o di cui le società si avvalgono, iscritti nella relativa sezione dell’albo;
- hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell’albo tenuto dall’Organismo.
L’art. 3 dello Statuto dell’Organismo, approvato con provvedimento dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 24 maggio 2018, puntualizza che l’ammissione all’Organismo, deliberata dall’Assemblea, è subordinata al versamento della quota associativa di valore pari al 2% della somma delle quote annuali dovute all’Organismo da ciascuno degli iscritti che si rappresentano al 31 dicembre dell’anno precedente la domanda e che gli Associati si impegnano a partecipare stabilmente all’Organismo, ad osservare lo Statuto e a prestare la necessaria collaborazione all’Organismo per la realizzazione dei fini istituzionali del medesimo.
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