Informativa alla clientela italiana da parte degli intermediari con sede nel Regno Unito operanti in Italia

In vista del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, la Banca d’Italia ha invitato gli intermediari britannici che operano sul territorio nazionale a informare i propri clienti italiani in merito alle iniziative assunte e alle conseguenze per le relazioni contrattuali in essere, richiamando l’attenzione sulla necessità di assicurare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni che disciplinano la prestazione di attività riservate in Italia.

La comunicazione – inviata a banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica abilitati a offrire i propri prodotti e servizi secondo le modalità previste dal diritto europeo – fornisce indicazioni puntuali su quali informazioni minime devono essere rese tempestivamente a tutti i clienti per assicurare un’ordinata, trasparente e corretta gestione dei rapporti esistenti all’indomani della “Brexit”.

Le comunicazioni dovranno essere scritte con un linguaggio chiaro e semplice, indicando i contatti cui i clienti potranno rivolgersi per ottenere chiarimenti o assistenza. Un’analoga informativa dovrà essere pubblicata sui siti degli intermediari.

Nel caso in cui siano prevedibili effetti rilevanti sulla continuità dei contratti o sui diritti dei clienti, gli intermediari dovranno informare tempestivamente la Banca d’Italia tramite gli indirizzi di posta elettronica dedicati.

Di seguito si riporta il testo integrale della comunicazione inviata dalla Banca d’Italia.

Oggetto: Intermediari con sede nel Regno Unito operanti sul territorio della Repubblica italiana: informativa alla clientela in Italia.

Lo scorso 15 gennaio il Parlamento britannico ha respinto l’accordo per il recesso dal Trattato sull’Unione europea (c.d. “Brexit”). In assenza di una disciplina transitoria dei rapporti tra l’Unione europea e il Regno Unito, il recesso senza accordo potrebbe comportare impatti sull’operatività transfrontaliera degli intermediari (banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) con sede nel Regno Unito che operano nel territorio di altri Stati Membri dell’Unione.

Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato iniziative per evitare l’immediata discontinuità delle attività finanziarie in caso di “Brexit” senza accordo (Il comunicato è disponibile all’indirizzo www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0015.html).

Il tema degli adempimenti preparatori alla “Brexit” è stato affrontato anche da una Opinion della European Banking Authority (EBA) (si veda, EBA, Opinion of the European Banking Authority on preparations for the withdrawal of the United Kingdom from the European Union, disponibile all’indirizzo www.eba.europa.eu/documents/10180/2137845/EBA+Opinion+on+Brexit+preparations+%28EBA-Op-2018-05%29.pdf) contenente, tra l’altro, alcune indicazioni sui doveri di informazione delle banche, degli istituti di pagamento (IP) e degli istituti di moneta elettronica (IMEL) nei confronti dei propri clienti. Con ulteriore nota (si veda, EBA, The EBA calls for more action by financial institutions in their Brexit-related communication to
customers, in https://eba.europa.eu/-/the-eba-calls-for-more-action-by-financial-institutions-in-their-brexit-relatedcommunication-to-customers) l’Autorità ha invitato le banche, gli IP e gli IMEL a: verificare attentamente i propri obblighi nei confronti dei clienti attuali e potenziali; adottare ogni azione necessaria per assicurare la continuità dei servizi prestati; informare correttamente e tempestivamente tutti i clienti i cui contratti o servizi possano essere interessati
dalla “Brexit”.

In linea con quanto chiesto dall’EBA, le banche, gli IP e gli IMEL con sede nel Regno Unito che offrono i propri servizi in Italia mediante succursali, in regime di libera prestazione di servizi, ovvero tramite agenti o soggetti convenzionati devono procedere con tempestività, nel caso non vi abbiano già provveduto, a:

  • inviare una dettagliata informativa individuale ai propri clienti in Italia sugli impatti di “Brexit”. In particolare, gli intermediari devono fornire specifiche informazioni in merito: agli effetti sui contratti, anche a fronte di un’eventuale cessazione dell’attività; alle conseguenze delle eventuali riorganizzazioni societarie connesse a “Brexit”, anche in relazione a eventuali cessioni di rapporti individuabili in blocco e/o di rami d’azienda; alla possibilità di adire sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (le succursali italiane di intermediari aventi sede nel Regno Unito sono tenute ad aderire all’Arbitro Bancario Finanziario (cfr. Disposizioni ABF disponibili al seguente link: www.arbitrobancariofinanziario.it); al regime di tutela dei depositanti, se rilevante. Le comunicazioni devono essere scritte con un linguaggio chiaro e semplice, evitando toni che possano destare allarme ingiustificato; inoltre, andrà utilizzata la lingua scelta dal cliente nel contratto o – se ciò non sia possibile – la lingua del contratto. Al cliente andranno forniti i contatti per ottenere chiarimenti o assistenza, nonché le informazioni aggiornate relative all’ufficio competente alla trattazione dei reclami;
  • pubblicare un’analoga informativa sul proprio sito internet, almeno in lingua italiana e inglese.

Coerentemente con il regime di disciplina loro applicabile, gli intermediari assicurano lo scrupoloso rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni relative alle attività prestate in Italia, ivi incluse quelle riguardanti il recesso, la portabilità (Cfr. artt. 120-quater, 126-quinquiesdecies e ss. del TUB nonché la comunicazione sul trasferimento dei servizi di pagamento pubblicata dalla Banca d’Italia nel 2017 www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/comunicazioni/com-20170622/com-20170622_trasf-serv-pag.pdf), le proposte di modifica unilaterale dei contratti alla clientela (rilevano, in particolare gli articoli, 118 e 126-sexies del TUB, nonché le comunicazioni pubblicate in argomento
dalla Banca d’Italia nel 2014 www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com20140905/nota-20140509.pdf e nel 2017 www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/comunicazioni/com-20170328/nota-20170328.pdf) e la cessione dei rapporti.

Nel caso siano prevedibili effetti rilevanti sulla continuità dei contratti o sui diritti dei clienti, gli intermediari ne danno immediata comunicazione alle strutture di vigilanza della Banca d’Italia e all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], nonché all’indirizzo di posta
elettronica [email protected].

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