Nella ventiduesima puntata di BFC Education BlueAdvisor, Monica Scaravelli, Notaio di Milano, spiega gli strumenti di tutela del patrimonio famigliare per gestire in tranquillità il passaggio generazionale.
Il concetto di protezione del patrimonio viene troppo spesso assimilato a quello di distrazione dello stesso dalle ragioni dei creditori, magari in prossimità dell’inizio di azioni mirate al recupero coattivo del credito, ma a quel punto tali iniziative distrattive corrono il rischio di essere un rimedio peggiore del male, in quanto espongono il titolare del patrimonio a conseguenze ben più gravi della perdita del patrimonio, che andrà ugualmente perduto. Proteggere il patrimonio non significa soltanto porlo al riparo dalle possibili aggressioni dei creditori, ma più correttamente significa porlo al riparo da tutti i possibili rischi che, per qualunque causa, diretta o indiretta, possano comportare la perdita di valore dei propri assets.
I rischi e le minacce che possono avere ripercussioni sul patrimonio personale possono riguardare situazioni:
- personali, inerenti la salute del titolare, pensiamo all’evento morte, o ad una situazione di sopravvenuta inabilità,
- familiari: che possono essere innescate da divorzio, successione, atti pregiudizievoli di un familiare, atti illeciti in generale
- imprenditoriali/professionali: come nel caso di fallimento, responsabilità civile/professionale,
- economiche: derivando da cattiva gestione, inflazione, eccessiva fiscalità
I destinatari interessati ad approfondire il tema possono essere privati cittadini, ma in special modo imprenditori o professionisti.
Perché focalizzarsi su questo tema? Innanzitutto la persistente crisi economica ha reso di grande attualità il tema della protezione dei patrimoni, aziendali e familiari. Anche fenomeni economici e giuridici recenti ne ha aumentato la risonanza. Tra i fenomeni economici, la volountary disclosure ha fatto emergere rilevanti consistenze patrimoniali, per le quali è nata l’esigenza di pianificare la loro devoluzione sotto il profilo successorio e, nelle more, la loro protezione.
Tra i fenomeni giuridici, il pensiero corre alle nuove disposizioni in materia di crisi d’impresa. Nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il d.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, provvedimento meglio noto come “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, emanato in attuazione della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 (pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017).
Una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza è rappresentata dall’introduzione di specifici obblighi organizzativi in capo all’imprenditore.
In particolare, l’articolo 3 CCII introduce e disciplina il principio di responsabilizzazione diretta dell’imprenditore individuale, che dovrà adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere iniziative necessarie a farvi fronte.
Il medesimo principio è posto a carico dell’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, che dovrà istituire un assetto organizzativo, adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. del decreto legislativo gli imprenditori dovranno elaborare ed adottare un modello organizzativo volto a monitorare la sussistenza dell’equilibrio economico – finanziario ed il prevedibile andamento della gestione allo scopo di favorire l’emersione tempestiva dello stato di crisi e di consentire di identificare in tempo utile le modalità di superamento della stessa.
Il modello organizzativo non potrà prescindere dai cd. indicatori della crisi di cui all’art. 13 CCII, che verranno elaborati dal CNDCEC, definendone la rilevanza e la misura in base alla tipologia di attività economica.
Tuttavia, dato che l’entrata in vigore degli indicatori è posticipata a 18 mesi dalla pubblicazione del decreto in G.U., in questo periodo transitorio l’imprenditore non potrà che rifarsi alle best practice del settore ed ai principi di revisione contabile per l’individuazione degli indici e l’elaborazione del modello organizzativo.
Si comprende quindi che tanto la novità legislativa del CCII quanto l’incertezza applicativa del periodo transitorio indurranno gli imprenditori a riflettere sull’esigenza di attuare a tempo debito adeguati percorsi finalizzati ad una corretta gestione e allocazione dei propri assets mobiliari e immobiliari.
Che rapporto intercorre tra protezione e pianificazione del patrimonio? Si tratta di obiettivi, entrambi parimenti rilevanti per imprenditori e professionisti, talvolta complementari tra loro, che mutuano soluzioni da comuni strumenti disciplinati dal nostro ordinamento giuridico.
Lo scopo di questi strumenti infatti è duplice:
- preservareil patrimonio per permetterne il godimento attuale,
- gestire il passaggio generazionale, ottimizzando l’impatto fiscale, ma soprattutto evitando il prodursi di controversie future.
Il passaggio generazionale si pone come obiettivo la continuità patrimoniale dell’impresa, quindi non solo la sopravvivenza dell’impresa stessa, ma anche il prosieguo dell’attività lavorativa dei suoi dipendenti. Le imprese familiari rappresentano oltre l’80% del totale delle imprese attive in Italia. Occorre pianificare, per tempo, il delicato processo della successione, utilizzare gli strumenti idonei, valutare bene tempi e fasi, individuare gli attori chiave che assicurino il successo sperato, individuare e risolvere i fattori condizionanti o limitanti la successione.
Volendo immaginare un percorso finalizzato alla attuazione di misure di protezione patrimoniale, il primo passo da compiere è rappresentato dalla mappatura completa ed esaustiva dei rischi potenzialmente idonei a causare un danno ai propri beni. Il passo successivo consisterà nella verifica di quali tra i possibili rischi possano effettivamente realizzarsi. L’ultimo passo sarà quello di definire la strategia più idonea a raggiungere l’obiettivo attraverso lo strumento più idoneo a conciliare le esigenze dell’imprenditore/professionista con le esigenze di coloro che con il soggetto interagiscono: familiari, creditori, amministrazione finanziaria, senza dimenticare che la struttura giuridica prescelta dovrà presentare anche profili di efficienza fiscale, e che non potrà prescindersi dal rispetto delle norme antiriciclaggio e penali.
La strategia più idonea è sovente costituita da strumenti molteplici e articolati, da selezionare con cura in funzione delle esigenze e dei rischi di ciascun imprenditore/professionista.
Quali sono allora gli strumenti a disposizione?
Se l’esigenza da fronteggiare sarà quella di:
- impedire l’aggressione di terzi soggetti;
- proteggere il patrimonio dalla disgregazione;
- affidare istruzioni per la gestione a soggetti competenti;
la strategia consisterà nella segregazione e gli strumenti da utilizzare saranno selezionati tra trust, affidamento fiduciario, fondo patrimoniale, polizze vita.
Se l’esigenza da fronteggiare sarà quella di:
- mantenere integro il patrimonio di famiglia e tramandarlo alla generazione successiva, evitando conflitti, inerzie, parcellizzazione;
la strategia consisterà nella pianificazione e gli strumenti da utilizzare saranno selezionati tra patti di famiglia, trust, polizze vita, strutture societarie, donazioni.
Se l’esigenza da fronteggiare sarà quella di:
- assicurare la gestione dell’impresa di famiglia nel segno della continuità e dell’unità aziendale, evitando che eventi personali o patrimoniali estranei alla sfera imprenditoriale possano minarne l’unità;
la strategia consisterà nel governo dell’impresa e gli strumenti da utilizzare saranno selezionati tra holding di famiglia, patti di famiglia, trust, strutture societarie, costituzioni di usufrutto.
Aspetto di fondamentale importanza è che ogni operazione di pianificazione e protezione del patrimonio potrà essere valida ed opponibile ai terzi e quindi raggiungere gli scopi per cui è stata ideata e realizzata, solo se perfezionata all’interno di un alveo di legalità e realizzata in tempi non sospetti, cioè non in prossimità della crisi d’impresa.
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