Offerta fuori sede è un’espressione tipicamente utilizzata in ambito finanziario per indicare una serie di attività legate a strumenti finanziari e servizi di investimento al di fuori delle sedi degli intermediari finanziari. Com’è facile intuire, la creazione di regole ben precise e rigide, per lo svolgimento delle suddette attività, è finalizzata a tutelare le persone da comportamenti poco corretti, di coloro che propongono investimenti senza averne i titoli, in luoghi non adeguati.

Partendo dalla definizione del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo 58/1998), per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

  • di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
  • di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività.

Si consideri inoltre che se l’offerta è effettuata nei confronti di clienti professionali, ossia soggetti che per patrimonio ed esperienza è ragionevole supporre che sappiano valutare un investimento, allora l’offerta non si considera fuori sede, con tutto quello che ne consegue a livello normativo.

All’interno dell’istituto dell’offerta fuori sede è centrale la figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, infatti gli intermediari autorizzati a poterla effettuare (tra cui imprese di investimento, banche, società di gestione e organismi di investimento collettivo) devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede: questo vuol dire che questi professionisti sono i soli autorizzati a recarsi presso il domicilio di clienti e potenziali clienti per promuovere e collocare i suddetti strumenti o servizi.

In questo si può trovare una certa analogia con i consulenti finanziari autonomi, i quali possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto, tuttavia è bene ricordare che ciò non costituisce offerta fuori sede.

In entrambi i casi però, sia per i consulenti finanziari autonomi sia per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, l’efficacia dei contratti conclusi è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo. Tale facoltà di recesso deve essere indicata nei moduli o formulari consegnati al cliente e l’omessa indicazione comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Caso diverso dall’offerta fuori sede è la promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari, poiché per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. In questa situazione, la normativa non richiede agli intermediari di avvalersi obbligatoriamente di consulenti finanziari. Da notare infine che la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti dei clienti che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione. A tale fine è fornita espressa indicazione della possibilità per i clienti di opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

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