Gli intermediari finanziari rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del sistema economico degli Stati nazionali, attraverso il finanziamento di progetti di investimento altrimenti non realizzabili. Esistono diverse tipologie di intermediari finanziari e il mercato, in tempi recenti, ne ha introdotte di diverse per far fronte a nuove esigenze.
Volendo trovare un tratto distintivo che accomuna le diverse tipologie, si può affermare che gli intermediari finanziari sono operatori che collegano i soggetti che hanno un eccesso di risorse finanziarie (surplus finanziario) con quelli che invece richiedono risorse finanziarie (deficit finanziario) per realizzare investimenti.
In base a tale definizione, la funzione d’intermediazione finanziaria che risulta più evidente e conosciuta è l’attività bancaria di concessione del credito a imprese e famiglie. I servizi messi a disposizione dagli intermediari finanziari non si limitano a questo, infatti essi forniscono tutta una serie di attività legate in genere agli investimenti finanziari.
Data la delicatezza del ruolo e degli interessi da tutelare, in primis la fiducia dei risparmiatori verso i mercati, i legislatori, nazionali e internazionali, hanno sottoposto la materia a regole stringenti e a sistemi di vigilanza su più livelli, per cui vengono individuati per legge diversi operatori che possono svolgere solo certe funzioni. I vincoli di separatezza hanno dato così origine a una pluralità di attori nel sistema finanziario.
Volgendo ora lo sguardo alla realtà italiana, il testo normativo di riferimento è il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cui si aggiungono i regolamenti attuativi del suddetto decreto, in particolare di Consob e Banca d’Italia. Da non dimenticare, inoltre, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Considerando le diverse fonti normative, i principali attori sono:
- le banche: in aggiunta alla tradizionale attività bancaria, se autorizzate, possono svolgere anche i servizi e le attività di investimento;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM): sono le società tipicamente costituite per la prestazione dei servizi e attività di investimento. La loro attività può essere configurata principalmente nella distribuzione degli strumenti finanziari;
- le società di gestione del risparmio (SGR); sono le società che si occupano di prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, ossia non investono a nome di singoli ma gestiscono ingenti portafogli, i fondi comuni di investimento, secondo proprie politiche di asset management;
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF): sono anch’esse società che possono prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, ma a differenza delle SGR il patrimonio è raccolto mediante l’offerta di proprie azioni;
- gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 TUB: sono intermediari autorizzati all’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Accanto a essi, ci sono intermediari di diritto estero, UE o Extra-UE, che svolgono attività simili ma non possono assumere la medesima denominazione: ad esempio SIM e SGR sono società di diritto italiano con sede legale e direzione sul suolo nazionale. Società estere assimilabili sono ad esempio, rispettivamente, le imprese di investimento UE e le società di gestione UE.
Sono poi senz’altro da considerare tra gli intermediari finanziari:
- i consulenti finanziari autonomi, le società di consulenza finanziaria e, in un certo modo, anche i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sebbene la normativa li definisca agenti collegati a soggetti abilitati come dipendenti, agenti o mandatari;
- Poste italiane S.p.a., Divisione Servizi di Banco Posta;
- gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
- gli istituti di pagamento (IP);
- gli agenti di cambio di cui all’articolo 201 TUF;
- le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che operano nei rami vita.
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