L’efficienza dei mercati in forma forte si fonda sulla diffusione uniforme a tutti gli operatori delle informazioni disponibili. La normativa relativa alla disciplina degli abusi di mercato si pone il fine di prevenire un uso distorto delle informazioni da parte degli operatori per avvantaggiarsi e ottenere così illeciti profitti.
I fatti di cronaca finanziaria portano periodicamente alla ribalta casi riguardanti abusi di mercato. Il problema si pone a livello globale e l’integrazione fra i mercati finanziari internazionali ha richiesto la creazione di norme comuni.
All’interno dell’Unione europea, tale esigenza è stata affrontata in più occasioni, da ultimo con l’emanazione del regolamento sugli abusi di mercato, Regolamento (UE) n. 596/2014. La disciplina italiana è stata adeguata con l’emanazione del decreto legislativo n. 107/2018, che ha modificato in più parti il Testo Unico della Finanza (TUF), decreto legislativo n. 58/1998, in particolare il Titolo I-bis della Parte V, dedicato proprio agli abusi di mercato.
Le condotte illecite, rientranti tra gli abusi di mercati, individuati dalla normativa sono:
- abuso di informazioni privilegiate;
- comunicazione illecita di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.
Si parta dalla definizione di informazione privilegiata: è tale un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
Un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari collegati.
Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari degli strumenti finanziari collegati s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
L’abuso di informazioni privilegiate, noto anche come reato di insider trading, è commesso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio o di un sondaggio di mercato
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle suddette operazioni.
Si ha invece comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.
La differenza principale tra l’abuso e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato è che nel primo caso le informazioni sono vere e si sta approfittando di una posizione di privilegio senza intenzione di nuocere al prossimo, nel secondo caso le informazioni sono false e il comportamento degli operatori sono chiaramente fraudolenti. Infatti con manipolazione del mercato si indica il comportamento di chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. In modo più dettagliato per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:
- l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:
- invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario;
- consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale;
- l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;
- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.
Le seguenti condotte sono inoltre considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:
- la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull’offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia, o è probabile che abbia, l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari all’apertura o alla chiusura del mercato, con l’effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- l’inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che:
- interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
- rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini;
- crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, beneficiando successivamente dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi
L’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, in funzione della gravità, possono essere sanzionate sia con sanzioni penali (se costituiscono reato) sia con sanzioni amministrative (se costituiscono illeciti).
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