La regolamentazione concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, dettata dal decreto legislativo n. 231/2007, è di particolare importanza per tutti gli operatori del sistema finanziario, compresi i consulenti finanziari, poiché li riguarda direttamente e la non conoscenza delle regole in esso previste potrebbe portare i trasgressori a essere sottoposti a pesanti sanzioni, sia penali sia amministrative.
La normativa riguarda moltissime società e professionisti; i cosiddetti soggetti obbligati sono individuati dall’art. 3 del decreto, che li raggruppa nelle seguenti categorie. Per prima viene descritta la categoria degli intermediari bancari e finanziari, che include:
- le banche;
- Poste italiane S.p.a.;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli istituti di pagamento;
- le società di intermediazione mobiliare;
- le società di gestione del risparmio;
- le società di investimento a capitale variabile;
- le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare;
- gli agenti di cambio;
- gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario;
- Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- le imprese di assicurazione, che operano nei rami vita;
- alcuni intermediari assicurativi (in particolare agenti e mediatori), che operano nei rami vita;
- i soggetti eroganti micro-credito;
- le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo Unico bancario;
- le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- gli intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
- i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.
Da rilevare che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede non sono considerati intermediari, e questo ai fini dell’applicazione delle norme ha una certa importanza, ma sono fatti rientrare nella definizione di “personale” ossia i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
Gli obblighi non riguardano come detto solo gli intermediari ma anche altre categorie di soggetti che veicolando somme in denaro, potenzialmente potrebbero essere coinvolte, in maniera cosciente o involontariamente in attività illecite. Tra i soggetti obbligati si hanno anche:
- altri operatori finanziari (tra i quali, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria i soggetti che esercitano professionalmente l’attività cambio valuta);
- professionisti (tra i quali, i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro, i notai e gli avvocati quando compiono certe operazioni, i revisori legali e le società);
- operatori non finanziari (tra i quali, i prestatori di servizi relativi a società e trust, i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche o che esercitano il commercio di opere d’arte o ancora che conservano o commerciano opere d’arte ovvero agiscono da intermediari, gli operatori professionali in oro, gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, i soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, i prestatori di servizi di portafoglio digitale);
- prestatori di servizi di gioco (tra i quali, gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, i soggetti che gestiscono case da gioco).
Infine, alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del decreto 231/2007 in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.
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