La disciplina relativa alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore è inserita all’interno della regolamentazione concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, dettata dal decreto legislativo n. 231/2007.
In particolare l’articolo 49 del suddetto decreto fissa i limiti per l’utilizzo del denaro contante, limiti che, dall’approvazione del testo iniziale della norma nel 2007, sono stati più volte rivisti e sono destinati a cambiare ancora a partire dal 1° gennaio 2022, quando la soglia scenderà alla cifra di 1.000 euro. Il limite, infatti, era stato inizialmente fissato a 5.000 euro, poi alzato a 12.500 euro, riportato a 5.000 euro, dimezzato a 2.500 euro e poi diminuito ancora a 1.000 euro nel giro di pochi anni. Nel 2015 il limite viene portato a 3.000 euro e rimane tale fino al 30 giugno 2020. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia è pari alla cifra di 2.000 euro. Da sottolineare che i valori soglia indicati sono limiti massimi che non possono essere toccati, in quanto gli importi devono essere inferiori a tali valori affinché l’operazione sia regolare.
Il citato articolo 49 prevede infatti che è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore al valore soglia. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
I trasferimenti superiori alla cifra soglia possono essere eseguiti esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
L’articolo 49 del decreto 231/2007 disciplina anche la modalità di rilascio e il valore soglia degli assegni, stabilendo che:
- i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità ma il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A;
- gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
- il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente;
- per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
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